Le Novità Normative della Settimana dal 19 al 25 febbraio 2024
Soppressione di Anpal e trasferimento delle funzioni al Ministero Lavoro
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 15 febbraio 2024, il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023, con il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione.
A seguito della pubblicazione del DPCM, l’Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) è soppressa, con decorrenza dal 1° marzo 2024. Le funzioni di Anpal sono attribuite al Ministero del lavoro.
Per le richieste di informazione e di supporto tecnico resta operativo il Nul – Numero unico del lavoro, contattabile sia tramite telefono al numero verde 800.00.00.39 che online tramite il modulo di contatto.
In vigore la disciplina sul concordato preventivo biennale
Via libera al concordato preventivo biennale. È stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio, il D.Lgs. n. 13/2024, attuativo della Delega fiscale e in vigore dal 22 febbraio, che oltre alle nuove norme sul concordato prevede disposizioni in materia di accertamento tributario. Nel dettaglio, la finalità del concordato è quella di favorire la razionalizzazione degli obblighi dichiarativi e l’adempimento spontaneo per i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato (art. 6). Per l’applicazione del concordato, sarà l’Agenzia delle Entrate a formulare una proposta per la definizione biennale del reddito dei soggetti citati; per coloro che esercitano attività di impresa, arti o professioni e aderiscono al regime forfettario (art. 1, legge n. 190/2014), tale disciplina, per il periodo d’imposta 2024, è limitata in via sperimentale a una sola annualità (art. 7). L’Erario, entro il 1° aprile di ciascun anno, dovrà mettere a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari appositi programmi informatici sui quali inserire i dati per l'elaborazione della proposta di concordato. Tali dispositivi telematici, per gli anni 2024 e 2025, saranno rilasciati rispettivamente entro il 15 aprile e il 15 giugno (art. 8). Per quanto riguarda la proposta, questa sarà elaborata in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva, attraverso processi decisionali completamente automatizzati e tenendo conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 9). Con riferimento ai termini di adesione, questi coincidono con la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e sono contemplati dall’art. 38 del decreto legislativo. Tra le altre novità introdotte dal provvedimento, anche quelle riguardanti i soggetti ISA: possono accedere al concordato, infatti, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta non hanno debiti tributari oppure hanno estinto quelli pari o superiori a 5.000 euro (art. 10). Preclusa l’adesione, invece, per coloro che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato; in presenza di condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000, dall’art. 2621 del codice civile e dagli artt. 648-bis, 648-ter 1 del codice penale (art. 11). Ma anche per i forfettari che non posseggono i requisiti disposti dall’art. 10 o per il quali sussiste una delle ipotesi previste dall’art. 11, che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta (art. 24). Sia per i soggetti ISA (art. 12) che per gli stessi forfettari (art. 25), l’accettazione della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi inseriti nelle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP relative ai periodi d'imposta oggetto di concordato. A provvedere alla verifica della correttezza dei versamenti mediante i controlli automatizzati sarà l’Agenzia delle Entrate. Il D.Lgs. n. 13/2024, tra gli altri, elenca anche le disposizioni in materia di cessazione del concordato e decadenza dallo stesso, rispettivamente agli artt. 21 e 22. Ma anche le nuove regole sull’accertamento tributario (art. 1), razionalizzazione e riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio (art. 2), prevenzione e contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito IVA (art. 4).
L'invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria: diventa semestrale
Con decreto del Ministero dell'economia e finanze dell’8 febbraio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 2024, viene previsto la cadenza semestrale dell’adempimento. In base alle modifiche, l’invio va effettuato entro il 30 settembre per le spese sanitarie sostenute nel primo semestre dello stesso anno ed entro il 31 gennaio, a partire dal 2025, per le spese sanitarie sostenute nel secondo semestre dell'anno precedente.
Superato, quindi, l’invio mensile dei dati che era stato stabilito, con decorrenza 2024, dal Dm del 19 ottobre 2020.La nuova cadenza è stata disposta in attuazione del decreto legislativo “Adempimenti” (articolo 12, Dlgs n. 1/2024) che ha previsto l’invio semestrale dei dati demandando a un decreto Mef la fissazione delle scadenze.
INPS
Applicazione delle novità fiscali alle prestazioni previdenziali e di accompagnamento a pensione
Con il messaggio n. 755 20 febbraio 2024, l’INPS spiega gli effetti derivanti dall’applicazione delle nuove aliquote, degli scaglioni di reddito e delle nuove detrazioni sulle prestazioni previdenziali e di accompagnamento alla pensione. Si tratta delle novità fiscali introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.
Le nuove regole si applicheranno dalla mensilità di marzo 2024, con conguaglio delle differenze relative alle mensilità di gennaio e febbraio.
Sul prossimo cedolino di marzo sarà riportata la seguente annotazione: “Da questa mensilità la tassazione viene applicata sulla base degli scaglioni IRPEF del d.lgs. 216/2023”.
Contributi volontari: gli importi per il 2024
L'INPS, con la circolare n. 36 del 21 febbraio 2024, pubblica gli importi dei contributi dovuti per il 2024 dai prosecutori volontari, a seguito della variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Sono analizzate le aliquote dei valori reddituali aggiornati e sono predisposte le tabelle di contribuzione da applicare, con effetto dal 1° gennaio 2024, per i versamenti volontari delle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti non agricoli;
- iscritti all’evidenza contabile separata della Gestione Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (autoferrotranvieri, elettrici, telefonici e dirigenti ex INPDAI), iscritti al Fondo Volo e al Fondo dipendenti Ferrovie dello Stato SpA;
- iscritti al Fondo speciale Istituto Postelegrafonici (ex IPOST);
- giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti;
- iscritti alle gestioni degli artigiani e commercianti;
- iscritti alla Gestione Separata.
La circolare, inoltre, riporta i coefficienti di ripartizione dei contributi volontari nel FPLD per i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli, per i pescatori, per gli occupati in cantieri di lavoro e per i domestici.
UNIEMENS - ListaPosPA: compilazione sezione “Ente Versante”
L'INPS, con il messaggio n. 749 del 20 febbraio 2024, spiega le corrette modalità di compilazione della sezione “Ente Versante” relativa alle denunce UNIEMENS - ListaPosPA nei casi in cui, dopo la cessazione (o durante la sospensione) dal servizio, vengano corrisposti compensi arretrati a lavoratori beneficiari di misure che prevedono la valorizzazione dell’elemento <RecuperoSgravi>, quali, ad esempio, l’esonero contributivo stabilito dalla legge di bilancio 2024.
In questi casi, infatti, l’erogazione dei compensi arretrati può determinare il venire meno del diritto all’esonero o la variazione della sua misura.
L’allegato 1, presente nel messaggio, riporta alcuni esempi che possono aiutare a chiarire i diversi casi.
Con il messaggio n. 750 del 20 febbraio 2024, l’INPS riprende il parere reso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’INPS in merito allo stato di disoccupazione e ai limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ai fini dell’accesso alle indennità NASpI e DIS-COLL .
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che non è previsto alcun limite massimo di età per l’iscrizione al collocamento ordinario. Limiti di età sono invece previsti per l'iscrizione al collocamento mirato (decreto del Presidente della Repubblica 333/2000).
Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle indennità NASpI e DIS-COLL.
La prassi vuole che anche la semplice domanda di NASpI o DIS-COLL equivalga al rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità, documento attraverso il quale il lavoratore in ricerca di occupazione dichiara, di norma la Centro per l'Impiego, la sua immediata disponibilità a ricoprire una nuova posizione lavorativa.
Il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego ordinario è stabilito dalla legge al compimento dei 16 anni di età. Dalla relativa impossibilità di rilascio della DID per i giovani di età inferiore ai 16 anni se ne deduce , quindi, il diniego all'accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL.
Ape Sociale i requisti per il 2024
L'INPS, con la circolare n. 35 del 20 febbraio 2024, rende noto le istruzioni per la proroga al 31 dicembre 2024 dell' APE Sociale richiedibile dai soggetti che maturano i requisiti richiesti aggiornati dalla Legge di Bilancio 2024 all'articolo 1, comma 136, della Legge n. 213/2023.
Per la verifica delle condizioni di accesso al beneficio è necessario accertare tra i requisiti richiesti , che i soggetti richiedenti siano in possesso, al momento della presentazione della domanda o comunque entro il 31 dicembre 2024, di un'età anagrafica par ad almeno 63 anni e 5 mesi.
INAIL
Bando Isi 2023: pubblicate le date
L' INAIL, sul proprio sito, ha pubblicato il calendario della procedura del Bando ISI 2023: l'apertura delle piattaforma per la compilazione delle domande avverrà dal 15 aprile al 30 maggio 2024, Il 16 maggio 2024 sono pubblicate le regole tecniche e il 30 maggio la tabella temporale per il funzionamento dello sportello informatico.
Inoltre, il 30 maggio sarà comunicata la data di pubblicazione degli elenchi cronologici e, per le imprese non rientranti negli elenchi NCD, le date di apertura e chiusura dello sportello informatico. Nel mese di giugno ha inizio il periodo di download del token da utilizzare nella fase di invio della domanda (click-day).
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
Al via le iscrizioni all’albo certificatori per la R&S
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha pubblicato il Decreto direttoriale dl 21 febbraio 2024 on il quale ha fissato modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione. Albo dei certificatori dei crediti d’imposta “ricerca e sviluppo, innovazione e design”. la piattaforma che consente a persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca, in possesso dei requisiti tecnici, di registrarsi e, quindi, iscriversi all’“elenco” istituito presso la direzione generale per la Politica industriale, la Riconversione e la Crisi industriale, l’Innovazione, le Pmi e il Made in Italy presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy.
il decreto prevede, riguardo ai termini, che le istanze possono essere trasmesse da oggi e per un semestre, poi, a regime dal 2025, dal 1° gennaio al 31 marzo e dal 1° luglio al 30 settembre di ciascun anno.
Per accedere alla procedura informatica, gli interessati devono essere in possesso:
a) di una casella di Posta elettronica certificata (Pec) attiva
b) di firma digitale di Cie, Spid o altri sistemi di identificazione indicati dalla procedura associati, alla persona fisica, al legale rappresentante o al suo delegato, come risultante dal Registro delle imprese.
Una volta effettuato l’accesso, inseriti i dati, caricati i documenti richiesti, come l’eventuale delega, e generato il file informatico della domanda, sarà necessario versare l’imposta di bollo tramite la piattaforma PagoPa e allegare la ricevuta all’istanza.
A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo, la procedura informatica rilascia un’attestazione di avvenuta protocollazione della domanda di iscrizione.
AGENZIA DELLE ENTRATE
Imposta straordinaria per le banche: i chiarimenti dell'Agenzia
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la circolare n. 4 del 23 febbraio 2024 con le indicazioni sull’imposta straordinaria a carico delle banche, introdotta dall’articolo 26 del decreto legge n. 104/2023 (decreto “Asset”), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2023.
Rientrano nell’ambito soggettivo dell’imposta sia le banche residenti sia le stabili organizzazioni di banche non residenti, autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria e iscritte all’albo di cui all’articolo 13 del Testo unico bancario (Tub).
Bonus edilizi 2023 entro il 4 aprile
Con il provvedimento del 21 febbraio 2024, l'Agenzia delle entrate proroga dal 16 marzo al 4 aprile 2024 il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni relative allo sconto in fattura o alla prima cessione del credito derivante dal superbonus ed altri bonus edilizi per le spese sostenute nel 2023 e per le rate residue del 2020, 2021 e 2022. La stessa proroga al 4 aprile interessa anche l’invio, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi sul risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali.
Oltre alla proroga, disposto l’esonero dall’invio se tutti i condòmini abbiano optato, per tutte le opere realizzate nelle parti comuni, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito sul corrispettivo dovuto
Bonus imballaggi eco e riciclati,istituito il codice tributo
Con la risoluzione n. 12 del 20 febbraio 2024, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo 7065 per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta riconosciuto alle imprese che hanno contribuito a ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti acquistando, negli anni 2019 e 2020, prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi di plastica oppure imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio.
L’incentivo, da utilizzare esclusivamente in compensazione, è stato previsto dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 73 a 79, legge n. 145/2018) nella misura del 36% dei costi sostenuti.
AGENZIA DELLE ENTRATE – INTERPELLI
Risposta n. 50 del 22 febbraio 2024 - Regime forfetario e redditi di lavoro dipendente
Può fruire del regime forfetario il lavoratore dipendente in uno Stato Ue che intende chiudere nel 2023 il contratto di lavoro dipendente, aprire nel 2024 una partita iva italiana e fatturare in qualità di lavoratore autonomo al suo ex datore di lavoro. Non opera infatti l’esclusione dal regime per le attività esercitate prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, in quanto manca il collegamento con il territorio dello Stato in cui veniva percepito lo stipendio. Né rileva la preclusione per la soglia eccedente l’importo dei 30mila euro, considerato che l’istante ha cessato l’attività di lavoro dipendente svolta all’estero e ne ha avviata una nuova in Italia a partire dal 2024.
Risposta n. 47 del 21 febbraio 2024 - Raggruppamenti temporanei: chiarimenti in tema di fatturazione
Con riferimento al raggruppamento temporaneo di professionisti, solo quando l'ATI assume funzione esterna e, dunque soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione devono essere posti in capo alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto. I singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente.
Le escursioni su laghi e fiumi, in canoa, kayak o raft, che per caratteristiche sono di tipo esclusivamente turistico-ricreativo e non di semplice trasporto, non possono essere equiparate alle prestazioni di trasporto di persone per le quali è prevista l’Iva agevolata e sono soggette, di conseguenza, all’imposta ordinaria.
Le fatture emesse per la fornitura di carburanti nei confronti di unità navali militari possono beneficiare dell’esenzione dall’imposta di bollo (articolo 15 della tabella allegata al Dpr n. 642/1972) pur non essendo imponibili ai fini Iva.
ISTAT
TFR – Coefficiente di rivalutazione
L’Istat ha comunicato l’indice relativo al mese di gennaio che è pari a 119,30. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al mese di gennaio è di 0,377313%.