Maxi deduzioni per le assunzioni a tempo indeterminato
Al via la maxi-agevolazione fiscale per le imprese e i professionisti che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Pubblicato il 26 giugno scorso, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, contenente le modalità di attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, che dispone, per il 2024, la maggiorazione del 20% del costo del lavoro ammesso in deduzione, elevabile di un ulteriore 10% per i lavoratori svantaggiati individuate nell’Allegato 1 del citato Decreto legislativo. Una deduzione applicabile esclusivamente ai fini IRPEF e IRES. Nel dettaglio, il provvedimento – composto da 6 articoli – elenca all’art. 3 i soggetti beneficiari della maggiorazione, includendo le entità elencate nell'art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR, le loro stabili organizzazioni in Italia, le imprese individuali, le società di persone e gli esercenti arti e professioni. L'agevolazione è disponibile per chi ha esercitato l'attività per 365 giorni prima del periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, o 366 giorni se il periodo di imposta include il 29 febbraio. Sono escluse, invece, le imprese in liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure di liquidazione giudiziale. Nell’articolo successivo è specificato che la maggiorazione in oggetto è prevista “se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023” è superiore al numero medio di lavoratori a tempo indeterminato dell’anno precedente. Sono inclusi nel calcolo dell’incremento le conversioni di contratti a tempo determinato in indeterminato, mentre non è considerato il personale assunto per stabili organizzazioni all'estero, né i dipendenti assunti da altre società del gruppo. L’art. 5 stabilisce che, ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo del personale da assumere è “pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (risultante dal C.E. ex art. 2425 c.c.) e l'incremento del costo complessivo del personale rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31.12.2023”.
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