Patente a crediti non soggetta a scadenza

Patente a crediti non soggetta a scadenza

Patente a crediti sempre valida, a meno che non sia stata sospesa o revocata. E ancora. Il committente o responsabile dei lavori ha il solo obbligo di verificare il possesso del titolo abilitante delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto e la verifica va effettuata al momento dell’affidamento dei lavori, ma non incorre in una responsabilità penale nel caso in cui nel cantiere si riscontrasse l’assenza di uno o più requisiti in capo alla ditta o al lavoratore autonomo. Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con le Faq sulla patente a crediti aggiornate al 25 luglio 2025. Un altro quesito viene formulato nel caso di società con sede legale in un Paese Ue e sede secondaria in Italia. Si chiede se sia necessario richiedere la patente per entrambe le sedi, considerate le partite Iva differenti. L’Ispettorato chiarisce che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese “non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 81/2008, ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. Di conseguenza, “la società riconducibile alla partita Iva che opera fisicamente nei cantieri deve essere dotata di patente a crediti, anche nel caso in cui non abbia dipendenti”. Indicati poi dall’Ispettorato i documenti che le imprese stabilite in uno Stato dell’Ue possono presentare, attraverso un’autodichiarazione, al fine del rilascio del titolo tramite la piattaforma Inl, vale a dire l’iscrizione alla CCIAA, il Durc e il Durf.  

 

Notizie correlate: Piattaforma patente a crediti: nuove funzionalità - Patente a crediti: le nuove faq aggiornate dell’INL - Patente a crediti: le Faq aggiornate dell’INL