Interdizione lavoratrici madri: le indicazioni dell’INL
Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro le indicazioni operative per gli Uffici territoriali nelle fasi di istruttoria e valutazione dei procedimenti finalizzati all’emanazione dei provvedimenti di interdizione delle lavoratrici madri nel periodo antecedente e successivo al parto. I chiarimenti sono contenuti nella nota n. 5944/2025 dello scorso 8 luglio. La base normativa è costituita dalle disposizioni previste dagli articoli 6, 7 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001, finalizzate a tutelare la salute della lavoratrice madre e della prole attraverso l’adozione di misure di protezione in relazione alle condizioni di lavoro e alle mansioni svolte oppure attraverso l’astensione al lavoro e dalle previsioni di natura esecutiva contenute nell’articolo 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976. Illustrate dall’Ispettorato le modalità e la documentazione per la richiesta di interdizione, che può essere inoltrata su istanza del datore di lavoro o della lavoratrice. Se la richiesta viene presentata dal datore di lavoro la stessa dovrà anche contenere la precisazione dell’impossibilità di adibire la lavoratrice ad altre mansioni. Durante la fase istruttoria, l’Ufficio territoriale competente dell’Ispettorato deve valutare la documentazione acquisita e la correttezza dei presupposti che legittimano la richiesta di interdizione al lavoro. Come si specifica nella nota, qualora non sia possibile eliminare il rischio e non sia praticabile lo spostamento ad altra mansione, “si dovrà procedere all’interdizione così come disposto dall’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001”. Da segnalare, inoltre, l’esame del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il documento in cui vengono analizzati tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori all’interno dell’azienda. Il provvedimento di interdizione va emanato entro 7 giorni “dalla ricezione della documentazione completa (art. 18, comma 7, D.P.R. n. 1026/1976)”. L’Ispettorato precisa che tale termine inizia a decorrere “dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa, e, quindi, in presenza di una richiesta di integrazione, dal giorno successivo a quello in cui è pervenuta la documentazione integrativa”. La lavoratrice potrà astenersi dal lavoro non dal momento di presentazione dell’istanza o di conclusione dell’istruttoria, “bensì dalla data di adozione del provvedimento stesso”. Elencate poi le attività lavorative particolarmente pericolose e faticose. Allegati alla nota i modelli per le richieste di interdizione ante e post partum.
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