Tirocini fraudolenti, no al ricorso presso il Comitato rapporti di lavoro
In caso di ipotesi di tirocinio fraudolento, non è possibile promuovere il ricorso ex art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 davanti al Comitato per i rapporti di lavoro, al fine di evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale. Lo precisa l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 453 dell'8 marzo scorso, nella quale fornisce chiarimenti sulla disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 1, commi da 720 a 726 della legge di Bilancio 2022, che ha introdotto una serie di misure volte ad arginare l’uso irregolare dei tirocini. Dopo aver ricordato quanto disposto con la nota n. 1451/2022, l’Ispettorato ha chiarito che “se è pur vero che per accertare la fraudolenza del tirocinio è necessaria e sufficiente la prova che lo stesso si è svolto alla stregua di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, si ritiene che la fattispecie, in ragione delle novità introdotte con la Legge n. 234/2021, sia comunque sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro”. Questo perché nelle ipotesi di tirocinio fraudolento – si legge nella nota – la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale, in ragione della quale il personale ispettivo procede con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria, conducendo, ove il contravventore ottemperi e paghi la sanzione, all’estinzione del reato in via amministrativa.
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