INL: maternità post partum e interdizione anticipata
Con la nota 13 ottobre 2021, n. 1550 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce riscontro alle richieste di chiarimenti pervenute sulle procedure di rilascio dei provvedimenti di interdizione anticipata e di maternità post partum di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Con riferimento alla data di decorrenza dell’interdizione, da prevedere "quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino” e “quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni", si ricorda che l’art. 18, commi 7 e 8, del D.P.R. n. 1026/1976 individua nel provvedimento emanato dall’Ispettorato, entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione, il presupposto necessario per l’astensione dal lavoro. Ne deriva che l’astensione decorrerà dalla data di adozione del provvedimento stesso.
L'astensione dal lavoro può essere immediata soltanto se il datore di lavoro produce una dichiarazione nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, l'impossibilità di adibirla ad altre mansioni. L'Ispettorato precisa, inoltre, che i giorni antecedenti la data presunta del parto non goduti a titolo di astensione obbligatoria vanno aggiunti al periodo di congedo da fruire dopo il parto. Tale principio trova applicazione anche nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto.
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