Sospensione attività da rinviare in caso di “pericolo”

Sospensione attività da rinviare in caso di “pericolo”

È possibile rinviare la sospensione dell’attività d’impresa prevista dall'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 nel caso in cui l’interruzione comporti gravi conseguenze ai beni e alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) nonché la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico. A renderlo noto è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1159 del 7 giugno 2022 specificando come la mancata adozione del provvedimento di sospensione sia da considerarsi l'extrema ratio qualora dalla stessa derivino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.Nel caso in cui non ricorrano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che dallo stesso possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive– si legge nella nota – si potrà valutare il posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto dal comma 4, articolo 14 del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro,nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”.

 

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