Nuovo provvedimento di sospensione attività

Nuovo provvedimento di sospensione attività

Più stringenti le regole per l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, disposto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei casi in cui venga occupato personale senza la preventiva comunicazione telematica al centro per l'impiego e ci siano violazioni in materia di sicurezza. Dopo l’introduzione del D.L. n.146/2021, l’Ispettorato ha rilasciato le prime indicazioni con la circolare n.3/2021 spiegando finalità, condizioni e ricorsi. L’adozione del provvedimento di sospensione si realizza quando almeno il 10% dei lavoratori (e non più il 20%), presenti sul luogo di lavoro, risulti occupato (al momento dell’accesso ispettivo) senza la preventiva comunicazione di inizio lavoro al centro per l'impiego. Non sono considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari. È esclusa, inoltre, la sospensione in presenza di un unico lavoratore occupato e irregolare. Ulteriore novità il riferimento all' "accesso ispettivo". La regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente - si legge nella circolare - pertanto il provvedimento andrà comunque adottato. Trattandosi di una causa non imputabile al lavoratore, resta fermo l’obbligo di corrispondere allo stesso il trattamento retributivo e la relativa contribuzione. Gli effetti della sospensione, a discrezione degli ispettori, potranno decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo seguente il riscontro o dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso, che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente, o di grave rischio per la salute dei lavoratori, o di terzi, o per la pubblica incolumità. Per la revoca del provvedimento, invece, è necessaria la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento da parte del datore di lavoro delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.

 

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