INL: distacco transnazionale e obblighi comunicativi
Con la circolare n. 1/2023, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro d'intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che si è espresso con nota prot. n. 1314 del 15 febbraio 2023, ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo di presentazione di una documentazione equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro durante il periodo del distacco transnazionale dei lavoratori e fino a due anni dalla sua cessazione. Si tratta di una qualsiasi documentazione in uso nello Stato membro, in grado di "tracciare" il rapporto di lavoro in termini certi, come antecedente o, al più, contestuale all’inizio della prestazione lavorativa. Pertanto, l’attestazione della richiesta del documento A1 all’Autorità di sicurezza sociale dello Stato membro di provenienza effettuata dall’impresa distaccante può essere individuata fra i documenti equivalenti alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro. La previsione di un obbligo di conservazione, per le imprese estere che distaccano lavoratori in Italia, della copia di richiesta di modello A1 inoltrata alle autorità competenti dello Stato di stabilimento- come documento equivalente alla comunicazione pubblica di instaurazione del rapporto di lavoro- deriva dalla necessità di assicurare l’effettiva vigilanza sul rispetto degli obblighi di cui alla direttiva 2014/67/UE e alla direttiva 96/71/CEE e appare sufficiente - sottolinea l'Ispettorato - a impedire che la disciplina sul distacco transnazionale possa essere utilizzata per facilitare l'ingresso nel mercato del lavoro nazionale di lavoratori irregolari.
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