Danno biologico: ridefiniti gli importi per infortunio e malattia professionale
Rivalutati del 5,4% gli importi di erogazione delle prestazioni economiche per danno biologico da infortunio sul lavoro e malattia professionale, di cui alla delibera n. 19/2024 adottata dal Consiglio di amministrazione dell’Inail. Come si legge nel decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 119/2024, pubblicato nella sezione pubblicità legale del portale istituzionale, la rivalutazione è in vigore dal 1° luglio 2024 e tiene conto dell’adeguamento degli importi, da parte dello stesso Dicastero di via Veneto, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’Istat negli anni 2022 e 2023. Gli incrementi annuali previsti dall’art. 1, comma 303, della legge n. 208/2015 – si legge nel provvedimento – si aggiungono a quello complessivo del 16,25 % (art. 1, commi 23 e 24, legge n. 247/2007; art. 1, comma 129, legge n. 147/2007). E si applicano, inoltre, agli indennizzi dovuti dall’Inail ai sensi della "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000.
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