Somministrazione, appalto e distacco illeciti: il regime intertemporale delle nuove sanzioni
Le condotte di somministrazione, appalto e distacco illeciti, iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data, hanno rilievo esclusivamente penale e sono soggette alle pene stabilite dal nuovo articolo 18 del D.Lgs. n. 276/2003. A chiarirlo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha fornito, con la nota n.1133/2024, indicazioni operative sul regime intertemporale delle sanzioni in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti. Regole che arrivano dopo la precedente nota n.1091/2024 e con cui l’INL precisa che le nuove sanzioni penali trovano applicazione in relazione alle condotte poste in essere a decorrere dalla entrata in vigore del citato D.L. n. 19/2024 e cioè dal 2 marzo 2024. Per le azioni iniziate ed esaurite prima di tale data “continua ad applicarsi il precedente regime sanzionatorio di natura amministrativa”, in virtù della depenalizzazione ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 8/2016. Per quanto riguarda i reati che hanno una struttura continuativa nel tempo, l’Ispettorato, richiamando la dottrina e la giurisprudenza (cfr Cass. Sent. n. 25313/2015), chiarisce che “le condotte iniziate prima del 2 marzo 2024 e proseguite dopo tale data avranno un rilievo esclusivamente penale” e saranno “soggette alle pene stabilite dal nuovo dall’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003”. L’Ispettorato chiarisce inoltre che, ai fini del calcolo degli importi sanzionatori di carattere proporzionale, bisognerà tener conto anche del periodo precedente al 2 marzo 2024. La condotta precedente a tale data – si legge nella nota – “costituisce un elemento di valutazione della gravità dell’illecito la quale, a sua volta, determina una reazione sanzionatoria proporzionale e vincolata. In altre parole, il periodo antecedente all’entrata in vigore della disposizione penale “concorre quale mero elemento di quantificazione delle ammende in riferimento a una condotta necessariamente unitaria per la quale trova applicazione esclusivamente il nuovo sistema sanzionatorio a rilevanza penale”.
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