Disoccupazione e doppia attività: le Faq del Ministero del Lavoro

Disoccupazione e doppia attività: le Faq del Ministero del Lavoro

I lavoratori possono svolgere contemporaneamente più attività lavorative di diversa tipologia (autonome, subordinate, parasubordinate, occasionali), ed eventualmente continuare a ricevere la NASpI, purché il reddito complessivo derivante dalle attività non superi gli 8.500 euro annui per lavoro dipendente o 5.500 euro per lavoro autonomo. Lo chiarisce il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel recente aggiornamento delle Faq pubblicate sul proprio sito in cui fornisce chiarimenti sullo stato di disoccupazione. In particolare, il dicastero di via Veneto precisa che in tale circostanza lo stato di disoccupazione può essere mantenuto a condizione che il reddito derivante da ciascuna attività non superi i limiti fissati per il mantenimento dello stato di disoccupazione e che il reddito complessivo derivante dalle somme di tutte le attività svolte sia inferiore a quello massimo per conservare lo stato di disoccupato. Inoltre, il Ministero specifica che, poiché il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro, chi lo svolge può presentare la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (Did) e mantenere lo status di disoccupato. Lo stesso principio vale per chi è coinvolto in lavori socialmente utili. Il Ministero illustra, infine, il criterio di calcolo della durata di disoccupazione, che viene misurata in giorni a partire dal rilascio della Did fino al giorno precedente la revoca dello status. Per essere considerato disoccupato di lungo periodo, è necessaria un’anzianità di disoccupazione di almeno 365 giorni più uno. Lo stesso criterio si applica per i 6 mesi di disoccupazione, dove è richiesta un’anzianità di almeno 180 giorni più uno. Durante il calcolo, tutti i giorni di validità della Did sono inclusi, eccetto quelli di sospensione dovuti a rapporti di lavoro.

 

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