Ecco il premio Inail 2024 per percettori AdI, SFL e soggetti impegnati nei PUC

Ecco il premio Inail 2024 per percettori AdI, SFL e soggetti impegnati nei PUC

Per i soggetti impegnati nei progetti utili alla collettività (PUC), beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro e persone in condizioni di povertà, il premio speciale unitario per l’assicurazione contro infortuni e malattie professionali, fissato per il 2024, ammonta a 1,04 euro per singola giornata di attività prestata. A questo importo va aggiunta l’addizionale ex Anmil pari all’1% prevista dall’articolo 181 del D.P.R. n. 1124/1965. Lo stabilisce il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 68/2024, pubblicato lo scorso 31 maggio con cui è stata approvata la determina Inail n. 73/2024. All’articolo 4 del provvedimento, stabilite le modalità e i termini di attivazione della copertura assicurativa; i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche titolari del PUC attivano in favore dei soggetti coinvolti nei progetti la copertura assicurativa Inail “esclusivamente con modalità telematica, utilizzando la piattaforma GePI, istituita presso il Dicastero di via Veneto, per gestire i patti per l’inclusione sociale che opera in interoperabilità con il SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). L’attivazione della copertura assicurativa è effettuata dai Comuni e dalle amministrazioni pubbliche “entro il giorno antecedente all’inizio dell’attività di ciascun partecipante”. La cessazione del progetto, invece, è comunicata “entro il giorno successivo dalla data di fine partecipazione”. E sempre Comuni e amministrazioni pubbliche comunicano attraverso la piattaforma citata “entro il 30 del mese successivo al termine di ciascun trimestre dell’anno il numero delle giornate di effettiva attività prestata dai partecipanti ai PUC” (art. 5). All’articolo 8, invece, indicate le modalità per la denuncia/comunicazione di infortunio e malattia professionale; i Comuni e le pubbliche amministrazioni titolari del PUC “devono comunicare in via telematica all’Inail al Sistema informativo nazionale per la prevenzione, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni sugli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni”.

 

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