Numero chiuso per i corsi di formazione sulla sicurezza per universitari/lavoratori equiparati
I corsi di formazione su salute e sicurezza rivolti agli studenti universitari che rientrano nella definizione di “lavoratori equiparati” non possono prevedere un numero di partecipanti superiore a 35 unità. A chiarirlo la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n. 2/2024. Nello specifico, l’Università degli Studi di Napoli Federico II chiede se può ritenersi conforme all’ACSR del 21 dicembre 2011, relativamente alle modalità di formazione del personale, un accordo "aziendale" che prevede un numero di studenti, equiparabili a lavoratori, partecipanti a ogni corso di formazione non superiore a 100 unità anziché a 35. A tal proposito, la Commissione ministeriale richiama le previsioni dell’Accordo finalizzato a individuazione della durata, contenuti minimi e modalità di formazione per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (art. 32, D.Lgs. n. 81/2008) stipulato il 7 luglio 2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Tale accordo prevede che per tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di unità pari a 35. Tanto premesso, la Commissione ritiene che non si possa prescindere da quanto previsto in materia dallo stesso Accordo.
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