Per lavori in luoghi confinati si certificano solo i contratti “atipici”
Per l’adibizione ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento e luoghi confinati (D.P.R. n. 177/2011), andranno certificati solo i contratti di lavoro c.d. “atipici”. Restano esclusi dall'obbligo di certificazione, invece, i contratti di lavoro dipendente a tempo pieno. L’indicazione giunge dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 1937 del 7 marzo scorso, nella quale affronta il tema dell’obbligo di certificazione dei contratti di lavoro nell’ambito dei luoghi e ambienti già citati, a seguito della pubblicazione di una precedente comunicazione in materia il 24 gennaio 2024. L’INL - si legge nel documento - ha ritenuto opportuno proporre una modifica dello stesso D.P.R. n. 177/2011, la cui attuale formulazione “è suscettibile di diverse interpretazioni”. Dunque, anche al fine di non sovraccaricare l’attività delle Commissioni di certificazione ed evitare possibili contenziosi - ha sottolineato l’Ente - si ritiene che, nelle more degli esiti di questa iniziativa, debba essere osservata un’interpretazione “letterale” dello stesso decreto. Secondo questa interpretazione, infatti, sono oggetto di certificazione ai sensi del Titolo VII, Capo I (“Certificazione dei contratti di lavoro”) del D.Lgs. n. 276/2003, esclusivamente i contratti di lavoro atipici e non anche i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Notizie correlate: In GU il Decreto PNRR-bis con le nuove misure in materia di sicurezza e contrasto al sommerso - Prorogato il termine di iscrizione dei co.co.co. sportivi nel LUL - Pennesi: “Nel 2024 le ispezioni passeranno da 70.000 a 102.000”