Sicurezza, le linee guida agli obblighi formativi

Sicurezza, le linee guida agli obblighi formativi

Nella circolare n. 1/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti sugli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro per il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” alla luce delle modifiche all'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 apportate dall'articolo 13 del D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021. La novella normativa rimanda alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il compito di adottare un accordo, entro il 30 giugno 2022, che individui la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione obbligatoria oltre che di verifica finale dell'apprendimento.
Nuovi obblighi di aggiornamento sono introdotti anche nei confronti di dirigenti e preposti la cui formazione deve essere adeguata e specifica. Per i preposti, in particolare, il nuovo comma 7-ter dell'articolo 37 D.Lgs n. 81/2008 prevede formazione interamente in presenza e con cadenza almeno biennale, da svolgersi secondo quanto già previsto dall'accordo della Conferenza permanente n. 221 del 21 dicembre 2011 nelle more dell'adozione delle nuove indicazioni. In vigore già dal 21 dicembre 2021, inoltre, l’obbligo di addestramento e del suo tracciamento in un registro informatizzato: ai fini sanzionatori rileva l'assenza della prova pratica richiesta dal D.L. n. 146/2021 ma non il tracciamento.

 

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