Dentro al regime della “staffetta generazionale”
Dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un’analisi completa del regime e della disciplina della c.d. “staffetta generazionale”, prestazione facoltativa e opzionale finanziata dai Fondi di solidarietà (artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015) e prevista dall’art. 12-ter del D.L. n. 21/2022. Con la circolare n. 1 del 17 gennaio scorso, la Direzione Ammortizzatori Sociali del Dicastero chiarisce parametri, criteri di applicazione e relativo finanziamento della misuraintrodotta con la finalità di favorire le transizioni occupazionali e produttive nonché assicurare un versamento mensile di contributi previdenziali a favore dei lavoratori a cui mancano non più di 36 mesi al raggiungimento della pensione anticipata o di vecchiaia consentendo l’assunzione contestuale di giovani con non più di 35 anni compiuti, cui deve essere assicurato un rapporto di lavoro di almeno 3 anni. Il finanziamento – si legge nel documento – è totalmente a carico del datore di lavoro che versa un contributo straordinario idoneo a coprire integralmente gli oneri finanziari e le minori entrate relative alla nuova tipologia di prestazione. Con riferimento alle modalità applicative, il Ministero ricorda che l’assunzione del giovane lavoratore dovrà avvenire con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, restando però in quest’ultimo caso nei limiti anagrafici previsti dalla disciplina normativa. Illustrati, inoltre, anche i parametri fondamentali cui le parti sociali devono attenersi al fine di valutare un regime di staffetta generazionale compatibile con gli artt. 26 e 33 del D.Lgs. n. 148/2015, da inserire nell’eventuale accordo sottoscritto.
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