Coincidenza del preposto con il datore? Solo come extrema ratio
La coincidenza della figura del preposto – la persona che sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute – con quella del datore di lavoro è da considerarsi solo come extrema ratio, a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa e laddove lo stesso datore sovraintenda direttamente all’attività. Inoltre, nel caso di un’impresa con un solo dipendente le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore, non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso. A fornire tali chiarimenti la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’interpello n. 5 del 1° dicembre scorso, rispondendo a un’istanza formulata dalla Camera di Commercio di Modena. Nel dettaglio, si chiedeva se l’obbligo di individuare il preposto fosse sempre applicabile, se tale figura potesse coincidere con lo stesso datore o dovesse essere individuata in assenza di un lavoratore che sovrintende all’attività degli altri dipendenti. Considerati gli obblighi del datore e del dirigente insieme a quelli del preposto, così come disciplinati rispettivamente dagli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), e richiamato l’art. 37 dello stesso provvedimento rubricato “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti”, la Commissione ha ritenuto che dal combinato disposto della citata normativa, il legislatore intendesse rafforzare il ruolo del preposto. Quest’ultimo - si legge nell’interpello - rappresenta una “figura di garanzia” e pertanto "sussiste sempre l’obbligo di una sua individuazione".
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