Sanzioni salute e sicurezza: la rivalutazione del 15,9% si applica dal 6.10

Sanzioni salute e sicurezza: la rivalutazione del 15,9% si applica dal 6.10

Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro le indicazioni per applicare gli importi delle ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. n. 81/2008, alla luce della rivalutazione del 15,9% operata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il decreto direttoriale n. 111/2023. Come precisato dall’Ente nella nota prot. n. 724 del 30 ottobre scorso, la rivalutazione disposta dal provvedimento trova applicazione esclusivamente con riferimento alle violazioni commesse a far data dalla sua pubblicazione nella sezione “pubblicità legale” del Ministero del Lavoro, avvenuta il 6 ottobre scorso, e va calcolata sugli importi delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 già aumentati del 10% per effetto della legge n. 145/2018, art. 1, comma 445, lettera d), n. 2). Non si applica, invece, alle “somme aggiuntive” previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di contrasto a lavoro irregolare e tutela di salute e sicurezza, da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale. Queste – ha sottolineato l’INL – non costituiscono “propriamente sanzione”. Per quanto riguarda l’applicazione della rivalutazione alle sanzioni in materia di radiazioni ionizzanti (D.Lgs. n. 101/2020), per ritardata o omessa comunicazione in relazione ai lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008 e per contravvenzioni modificate dalla legge n. 215/2021 di conversione del D.L. n. 146/2021, l’Ispettorato fornirà specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Riepilogate in apposite tabelle, infine, le contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda, con l’indicazione degli importi rivalutati per effetto del già citato decreto.

 

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