Rischio alte temperature: le indicazioni dell’INL
L'ondata di calore che sta attraversando l’intera Penisola in questi giorni ha indotto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 5056 del 13 luglio 2023, ad integrare le indicazioni fornite in precedenza per tutelare i lavoratori dai rischi legati ai danni da calore, così da fornire utili elementi di conoscenza sugli effetti delle temperature estreme negli ambienti di lavoro e sulla relativa percezione del rischio, sia in fase di vigilanza ispettiva, sia in occasione dell’attività di informazione e prevenzione da rivolgersi ai datori di lavoro e ai lavoratori. Rinviando ai contenuti delle note prot. INL n. 4639 del 02/07/2021 e n. 3783 del 22/06/2022 e ribadendo in particolare le indicazioni operative già condivise nella nota prot. INL 4753 del 26/07/2022, l’Ispettorato ha ricordato che, nel caso di temperature elevate (superiori a 35°) registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, le aziende possono richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”.Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’impresa deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o bollettini meteo. Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni, in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nella nota l’INL ha specificato che l’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico soprattutto per i lavoratori impegnati nei settori dell’edilizia civile e stradale, nei comparti estrattivi, del settore agricolo, della manutenzione del verde e in quelli marittimi e balneari. Nella valutazione del rischio e/o del suo aggravamento concorrono, inoltre, orari di lavoro che comprendono le ore più calde e soleggiate della giornata a elevato rischio di stress termico (14:00 - 17:00); le mansioni; le attività che richiedono intenso sforzo fisico, anche abbinato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI); l’ubicazione del luogo di lavoro; la dimensione aziendale; le caratteristiche di ogni singolo lavoratore (età, salute, status socioeconomico, genere). Ne consegue che, durante lo svolgimento dell’attività ispettiva, "si dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel POS, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste", si legge nel documento.
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