Prescrizione crediti da lavoro solo al termine del rapporto
Il termine di prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro e non più nel corso del rapporto stesso. A chiarirlo è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con la nota n. 1959 del 30 settembre 2022 nella quale rettifica quanto disposto dalla propria nota n. 595 del 23 gennaio 2020 e prende atto del nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, sancito dalla sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022. Ripercorrendo l’evoluzione normativa degli ultimi anni (L. n. 92/2012 e D.Lgs. n. 23/2015), la Corte supera il precedente orientamento giurisprudenziale muovendo dal presupposto che “il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della L. n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. A tal proposito, il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare, alla luce delle nuove disposizioni normative. La pronuncia della Suprema Corte, e il principio di diritto in essa contenuto, non è estensibile al pubblico impiego per via della particolare disciplina che ne assicura la stabilità e la garanzia di rimedi giurisdizionali in caso di illegittima risoluzione.
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