Fondi di solidarietà, adeguamento Statuti entro il 31.12

Fondi di solidarietà, adeguamento Statuti entro il 31.12

La Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riepiloga le indicazioni per i fondi di solidarietà bilaterali (di cui agli artt. 26 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015) che entro il 31 dicembre 2022 dovranno adeguare il loro statuto alla riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dalla legge di Bilancio 2022. La circolare n. 20 del 21 ottobre 2022, fa quindi il punto sulle norme che dispongono l’adeguamento della platea dei datori di lavoro che occupano anche un solo dipendente e rientrano nel campo di applicazione dei Fondi. In assenza di adeguamento entro la fine del periodo transitorio per i fondi già costituiti al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro del relativo settore confluiranno nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023 e i contributi già versati o comunque dovuti verranno trasferiti al Fondo di integrazione salariale. Le parti sociali comparativamente più rappresentative rispetto a ciascun Fondo di Solidarietà dovranno quindi verificare la disciplina di riferimento entro il 31 dicembre e, entro la stessa scadenza, dovranno sottoscrivere un accordo collettivo di adeguamento, da trasmettere alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Divisione IV, entro i termini, ai fini dell'avvio dell'istruttoria di verifica di sostenibilità finanziaria nel medio periodo. La modifica degli atti istitutivi di ciascun Fondo avverrà con decreto dello stesso Dicastero di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con i Presidenti delle Province Autonome nel caso dei Fondi territoriali.

 

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