FIS adeguato alla legge di Bilancio 2022

FIS adeguato alla legge di Bilancio 2022

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022, il decreto 21 luglio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dispone l’adeguamento del Fondo di integrazione salariale alle disposizioni della legge di Bilancio 2022, che ha modificato e integrato il D.Lgs. n.148/2015. Dopo aver ricordato l’ambito di applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del Fondo di integrazione salariale per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10, D.lgs. 148/2015) e non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali (costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del citato decreto), il provvedimento si sofferma sulle tipologie di lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale e sulle modalità di erogazione della prestazione. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un'anzianità di lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. L'Assegno di integrazione salariale è riconosciuto per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, che includano anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie. L'assegno è riconosciuto per i periodi di sospensione o riduzione lavorativa ai datori di lavoro che, nel  semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile e ai datori di lavoro che, nel  semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile. La domanda di accesso all'assegno - si legge nel decreto - deve essere presentata alla struttura Inps territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività e non oltre quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione. Ad eccezione delle domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Per quanto riguarda la contribuzione di finanziamento, il decreto conferma i contributi ordinari dello 0,50% e 0,80% della retribuzione mensile imponibile, dovuti rispettivamente dalle aziende che occupano fino a 5 dipendenti e dalle imprese che superano tale soglia. Previsto, inoltre, un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, connesso all'utilizzo della prestazione e pari al 4% della retribuzione persa.

 

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