FIS adeguato alla legge di Bilancio 2022
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2022, il decreto 21 luglio 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dispone l’adeguamento del Fondo di integrazione salariale alle disposizioni della legge di Bilancio 2022, che ha modificato e integrato il D.Lgs. n.148/2015. Dopo aver ricordato l’ambito di applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, del Fondo di integrazione salariale per i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientrano nell’ambito di applicazione della CIGO (art. 10, D.lgs. 148/2015) e non aderiscono ai fondi di solidarietà bilaterali (costituiti ai sensi degli articoli 26, 27 e 40 del citato decreto), il provvedimento si sofferma sulle tipologie di lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale e sulle modalità di erogazione della prestazione. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, con esclusione dei dirigenti, che abbiano un'anzianità di lavoro presso l'unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione pari a trenta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. L'Assegno di integrazione salariale è riconosciuto per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, che includano anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti di tutte le tipologie. L'assegno è riconosciuto per i periodi di sospensione o riduzione lavorativa ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti, per una durata massima di tredici settimane in un biennio mobile e ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti, per una durata massima di ventisei settimane in un biennio mobile. La domanda di accesso all'assegno - si legge nel decreto - deve essere presentata alla struttura Inps territorialmente competente in relazione all'unità produttiva non prima di trenta giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività e non oltre quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione. Ad eccezione delle domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Per quanto riguarda la contribuzione di finanziamento, il decreto conferma i contributi ordinari dello 0,50% e 0,80% della retribuzione mensile imponibile, dovuti rispettivamente dalle aziende che occupano fino a 5 dipendenti e dalle imprese che superano tale soglia. Previsto, inoltre, un contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, connesso all'utilizzo della prestazione e pari al 4% della retribuzione persa.
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