Videosorveglianza, senza accordo il consenso dei lavoratori non basta
Dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro le indicazioni operative sul rilascio di provvedimenti autorizzativi per l’installazione di impianti di videosorveglianza (art. 4, legge n. 300/1970), alla luce degli orientamenti previsti in materia dal Garante della privacy. Con la nota n. 2572 del 14 aprile scorso, l’Istituto conferma il divieto assoluto di controllo intenzionale a distanza e sottolinea che l’installazione di un impianto audiovisivo o di altri strumenti da cui possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori deve necessariamente e prioritariamente essere preceduta dall’accordo collettivo con le RSA e/o RSU presenti. In caso di mancato accordo o assenza di queste ultime, è possibile seguire la procedura autorizzatoria pubblica formulando un’apposita istanza che conterrà la dichiarazione di assenza delle RSA/RSU o la documentazione comprovante il mancato accordo. Ma l'Ispettorato tiene a sottolineare che in assenza di accordo il consenso dei lavoratori non basta. “La carenza di codeterminazione (accordo) tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali aziendali o del successivo provvedimento autorizzativo (se l’accordo non è raggiunto o in assenza della RSA/RSU) - si legge nella nota - non possono essere supplite dall’eventuale consenso, seppur informato, dei singoli lavoratori, restando in quest’ultimo caso l’istallazione illegittima e penalmente sanzionata”. Con riferimento alle aziende multilocalizzate, il provvedimento autorizzativo potrà essere rilasciato dall’Ispettorato territorialmente competente se le unità produttive sono ubicate nel territorio di competenza della medesima sede territoriale dell'INL. In presenza di unità produttive ubicate in diverse province, invece, può essere stipulato un unico accordo con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale mentre in caso di mancato accordo o in assenza di RSA/RSU si potrà presentare istanza di autorizzazione alle singole sedi territoriali dell'INL o, in alternativa, alla sede centrale. Nel documento di prassi, tra gli altri, si evidenzia che l’art. 4 della legge n. 300/1970 si applica sia alleaziende in cui sono presenti lavoratori, stante la finalità di tutela apprestata dalla normativa, sia in presenza di specifiche disposizioni normative che favoriscano o impongano l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, come nel caso di strutture scolastiche ovvero socio sanitarie e socio assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato. La procedura imposta dallo stesso art. 4 – spiega l’INL – si applica ai cosiddetti lavoratori etero organizzati e ai lavoratori autonomi che offrono prestazioni lavorative tramite piattaforme digitali. Unica eccezione sono i volontari. Illustrate nel documento anche le novità inerenti ai sistemi di geolocalizzazione.
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