Tirocini fraudolenti, così i termini per le sanzioni
Con la nota prot. n. 1451 dell'11 luglio 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro torna a fornire chiarimenti sulla riforma dei tirocini extracurriculari introdotta dalla legge di Bilancio 2022 e più specificatamente sull'applicazione del regime sanzionatoriocontemplato dall’art.1, comma 723, della Legge n. 234/2021 anche ai rapporti svoltisi “a cavallo” dell’entrata in vigore della citata Legge. L'INL precisa, infatti, che il trattamento sanzionatorio è applicabile nell’ipotesi di tirocini extracurriculari proseguiti e/o conclusi dopo il 1° gennaio 2022 "ove il tirocinio stesso risulti svolto in modo fraudolento" e, quindi, ove venga utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Ma il reato di cui al comma 723 – si legge nella nota – si configura solo a decorrere dal 1° gennaio 2022, con conseguente commisurazione della relativa sanzione (ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio) per le sole giornate che decorrono da tale data. Per dimostrare la natura fraudolenta del tirocinio, precisa l'Ispettorato, e? sufficiente provare che il rapporto sia stato svolto come un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato. Diversamente, non potranno trovare applicazione le sanzioni amministrative di norma applicabili per le ipotesi di riqualificazione del rapporto di lavoro in termini di subordinazione (omessa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e omessa consegna della dichiarazione di assunzione). Il recupero dei contributi, invece, andrà sempre effettuato, anche nel caso in cui il tirocinante non abbia richiesto il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
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