Terzo Settore: no a eccezioni per gli enti esteri
Nessuna deroga ai paletti previsti per l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) anche nel caso in cui la richiesta arrivi da un ente estero. Lo ha stabilito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota protocollare n.34/12962 dello scorso 23 settembre, nella quale chiarisce che, pur non essendoci alcuna preclusione per un soggetto regolato da una legge diversa da quella italiana a essere inserito nel Registro, è comunque necessario che esso rispetti tutti i requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore (CTS).
Nello specifico, la Nota esamina il caso di una fondazione di diritto tedesco, attualmente qualificata come Onlus in Italia, che richiede la possibilità di iscrizione al RUNTS in qualità di ETS, in vista della imminente cessazione dal regime Onlus.Tuttavia essa stessa evidenzia che, in base alla legge tedesca, in caso di scioglimento, il patrimonio dovrebbe essere necessariamente devoluto a un’altra fondazione tedesca. Una previsione in contrasto con l’ordinamento italiano, che per gli Enti del Terzo Settore prevede la devoluzione del patrimonio residuo, in caso di scioglimento o estinzione, esclusivamente a favore di altri enti del Terzo Settore iscritti al Registro.
Per questa ragione il Ministero ha stabilito che “A legislazione vigente, la fondazione di diritto tedesco, qualora intenda conseguire la qualifica di ETS, dovrà conformarsi integralmente” alle disposizioni del CTS, inclusa la clausola di devoluzione del patrimonio, “che si presenta allo stato incompatibile con il CTS, precludendone l'iscrizione al RUNTS”.
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