Ai Consulenti del Lavoro le verifiche del decreto flussi

Ai Consulenti del Lavoro le verifiche del decreto flussi

Il decreto legge 21 giugno 2022 n. 73 (c.d. decreto Semplificazioni fiscali) dispone percorsi di semplificazione per l’ingresso in Italia conseguente a motivi di lavoro di personale extracomunitario, di cui ai flussi 2021 e 202,2 mediante il coinvolgimento dei professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella verifica dei presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 286/1998 e dal D.P.R. n. 394/1999. In particolare, la verifica richiesta agli Ispettorati del lavoro, ai sensi del comma 8 dell’art. 30-bis del D.P.R. n. 394/1999, in ordine alla “osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica e alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili” è demandata in via esclusiva ai Consulenti del Lavoro e alle organizzazioni datoriali più rappresentative. Pertanto, l’Ispettorato ha emanato la nota n. 3820/2022 con la quale informa che le verifiche di congruità - capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato, numero dei dipendenti, ivi compresi quelli già richiesti ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e tipo di attività svolta dall'impresa - non spettano più all’Inl, ma ai professionisti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 e alle organizzazioni datoriali. In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero. L’Ispettorato ha, quindi, fornito ulteriori indicazioni sull'asseverazione con la circolare n. 3/2022, rilasciando anche il modello di asseverazione. Con riferimento alla capacità patrimoniale e all’equilibrio economico-finanziario del datore di lavoro – si legge nel documento di prassi – sarà necessario verificare il possesso, in relazione a ciascun lavoratore che si intende assumere, di un reddito imponibile o di un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, risultanti dall’ultima dichiarazione dei redditi o dall’ultimo bilancio di esercizio. Tra gli altri, l’Ispettorato precisa che il professionista e l’organizzazione datoriale che effettuano le valutazioni richieste devono risultare in possesso del Durc, al fine di verificare la presenza di debiti con enti previdenziali, e di quattro dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. L’asseverazione in questione, sotto la responsabilità anche penale del dichiarante, dovrà dar evidenza di tutta la documentazione verificata, da conservare per un periodo non inferiore a cinque anni, ed essere dettagliatamente argomentata. Per le domande dell’annualità 2021 già verificate dagli ITL, i datori di lavoro richiedenti non sono tenuti a munirsi dell’asseverazione. A tal proposito, come esemplificato dall’art. 44, comma 5, del D.L. n. 73/2022, la presentazione dell’asseverazione è esclusa “con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1”.

 

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