Quarantena e riconoscimento dell’indennità
Con il messaggio n. 1667/2021 sono state illustrate dall’Inps le novità normative introdotte dal decreto legge n. 41/21 (convertito in legge n. 69/2021) e gli indirizzi operativi forniti dai Ministeri vigilanti in merito alle tutele di cui all’art. 26 del decreto legge n. 18/20 (convertito in legge n. 27/2020).
L’Istituto, con il messaggio n. 2842/2021, informa che per quanto attiene alla tutela della quarantena, di cui al comma 1 dell’art. 26, l’Istituto ha ricevuto indicazioni circa la validità, ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica. A seguito di ciò, le sedi locali hanno avviato le attività necessarie, sulla base delle valutazioni eseguite dai rispettivi Uffici medico-legali, ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento suindicato. Considerato l’obbligo per l’Inps di non superare lo stanziamento previsto (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro) e di eseguire un costante monitoraggio degli oneri, lo stesso procederà al riconoscimento, per l’anno 2020, delle tutele di cui al citato art. 26 entro i limiti di spesa richiamati.
Come precisato nel citato messaggio n. 1667/2021, il legislatore attualmente non ha previsto, per l’anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al c. 1 dell’art. 26 e, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.
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