TLC: così la stima dell’importo per i trattamenti di integrazione salariale
Dall’Inps le indicazioni per effettuare la stima dell’importo da chiedere per le prestazioni integrative della Cigs, Cigo e assegno di integrazione salariale per il comparto delle telecomunicazioni e i chiarimenti per le modalità di compilazione della domanda. Lo comunica l’Inps con il messaggio n. 2230/2025 dello scorso 14 luglio, precisando che il calcolo della prestazione integrativa si effettua sulla base della retribuzione oraria di riferimento per ogni singolo lavoratore e segue le stesse modalità della prestazione principale. Le modalità di calcolo sono illustrate nell’allegato al messaggio nel quale sono riportati due esempi di calcolo della prestazione spettante a un beneficiario con rapporto di lavoro full-time e a un beneficiario con rapporto di lavoro part-time. Come ricorda l’Istituto, il fondo di solidarietà bilaterale per la filiera delle telecomunicazioni eroga una prestazione integrativa rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro. Tale prestazione integrativa garantisce ai beneficiari “un trattamento complessivo pari all’80% dell’imponibile utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, per la durata del periodo autorizzato dal provvedimento pubblico di concessione del trattamento”. Come si legge nel messaggio, “l’integrazione dei trattamenti di integrazione salariale può essere riconosciuta solo in relazione alle autorizzazioni intervenute successivamente alla piena operatività del Fondo e aventi a oggetto periodi decorrenti dal 1° gennaio 2024”. Al momento – specifica l’Istituto – “la procedura consente di presentare domanda solo per le prestazioni integrative le cui autorizzazioni sono state concesse con pagamento a conguaglio, per le quali, a seguito dell’accoglimento dell’istanza di prestazione integrativa, è visualizzabile sul “Cassetto previdenziale del contribuente” - “Cruscotto UNIEMENS-CIG e Fondi di solidarietà” la relativa autorizzazione e il montante relativo all’importo conguagliabile dal datore di lavoro”, secondo le istruzioni fornite con il messaggio n. 1185/2025.
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