Esonero dal versamento del contributo addizionale: istruzioni operative
Le imprese potranno beneficiare dell’esonero previsto dall’art. 11, comma 2, del cd. decreto Ucraina (decreto-legge n. 21/2022) purché siano state colpite dalla crisi, gli aiuti complessivamente fruiti non siano superiori ai 2 milioni di euro (250mila per le aziende attive nella produzione primaria di prodotti agricoli) e vengano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023. Nel messaggio n. 1022 del 14 marzo scorso, l’Inps richiama quanto stabilito dalla Commissione Europea con la Decisione C(2022) 8622 final del 24 novembre 2022, sottolineando che la concessione di aiuti di Stato è subordinata al rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti dal Temporary Crisis Framework (TCF). Dopo aver chiarito le modalità di fruizione del suddetto esonero, l’Istituto ha illustrato i criteri utilizzati per la determinazione dell’importo, in base alle seguenti aliquote: 9% relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all’interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile; 12% in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile; 15% per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile. Nel messaggio, disponibili anche le aliquote utili alla quantificazione dell’esonero previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto-legge n.4/2022 (cd. decreto Sostegni-ter), il cui contributo addizionale sarà determinato - specifica l'Istituto - sulla retribuzione complessiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (cd. retribuzione persa). Nel documento di prassi, infine, si precisa che i datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto Ucraina possono procedere all’invio di flussi regolarizzativi per il recupero del predetto contributo.
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