Ecco come funziona Quota 103
Dall’Inps le istruzioni operative per accedere alla pensione anticipata flessibile. Ribattezzata Quota 103 dalla legge di Bilancio 2023, la misura è riconosciuta in via sperimentale per l’anno in corso una volta raggiunti, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Con la circolare n. 27 del 10 marzo scorso, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto di previdenza fornisce le indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 197/2022, ma anche requisiti di accesso, importo del beneficio da porre in pagamento, cumulo dei periodi assicurativi e incumulabilità della misura. Tra i beneficiari della misura, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo – si legge nel documento – è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Inoltre, i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all’apertura della c.d. finestra. A tal proposito – fa sapere l’Inps – i lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023; qualora la maturazione dei requisiti avvenga a partire dal 1° gennaio 2023, l’accesso al trattamento sarà possibile soltanto dopo tre mesi (c.d. finestra).Per quanto riguarda l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento – fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia – l’Inps ricorda che questo non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Illustrate, infine, le casistiche di decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo nonché l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro.
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