Le istruzioni per la Cig negli studi
Via libera alle domande al Fondo di Solidarieta? bilaterale per il settore delle attivita? professionali per l’erogazione di prestazioni ordinarie, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Lo ha reso noto l’Inps, con il messaggio n.3240 del 28 settembre 2021.
La domanda di accesso all’assegno ordinario - si legge nel messaggio - deve essere presentata alla struttura Inps territorialmente competente in relazione all’unità produttiva nel periodo di tempo che va dai 30 giorni precedenti ai 15 giorni successivi l’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa, esclusivamente in via telematica. Il mancato rispetto dei termini non determina la perdita del diritto alla prestazione, ma l’irricevibilità della domanda, nel caso di presentazione prima dei 30 giorni precedenti, oppure uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione qualora la domanda sia stata presentata dopo i 15 giorni successivi.
Per l’invio della domanda si deve accedere al portale Inps e utilizzare la funzione “Cerca” nella pagina principale inserendo “Accesso ai servizi per aziende e consulenti” oppure selezionare “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi, accessibile dal menu della pagina principale al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi”. Dopo avere effettuato l’autenticazione, occorre selezionare nel menu interno il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.
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