Stagionali e NASpI: cosa cambia con il Collegato Lavoro

Stagionali e NASpI: cosa cambia con il Collegato Lavoro

Dovuto il contributo addizionale NASpI e l’aumento dello stesso nei casi di rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato dei lavoratori assunti per far fronte alle intensificazioni delle attività stagionali in determinati periodi dell’anno. Nel messaggio n. 269/2025, l’Inps fornisce chiarimenti dopo le modifiche introdotte dall’articolo 11 del Collegato Lavoro (L. n. 203/2024), norma di interpretazione autentica relativa alla definizione delle attività stagionali escluse dall’ambito di applicazione dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015. Norma che prevede che, “qualora un lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato”. L’Inps ricorda, nel dettaglio, che l’articolo 2, comma 28, della L. n. 92/2012 (modificato dall’art. 3, comma 2, del D.L. n. 87/2018, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 96/2018) dispone che “ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato”. Illustrate, infine, le modalità di compilazione del flusso di denuncia mensile Uniemens.

 

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