Mobilità in deroga 2021, stop alle riduzioni
Per il periodo dal 1° febbraio al 31 dicembre 2021 agli importi in pagamento per i trattamenti di mobilità in deroga, concessi come terza e quarta proroga ai lavoratori che operino nelle aree di crisi complessa, non si applica l’abbattimento del 40 per cento previsto dall’articolo 2 della legge n. 92/2012. Continuano, invece, a trovare applicazione, rispettivamente, le riduzioni del 10 per cento e del 30 per cento previste dalla medesima norma nei casi di prima e seconda proroga. A fornire le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni è l’Inps con la circolare n. 158 del 22 ottobre 2021 che interviene in merito al decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. L’Istituto applicherà d’ufficio il beneficio, senza necessità di una domanda da parte degli interessati. Per il rilevamento contabile, invece, viene istituito un nuovo conto specificatamente per la misura: GAU30276.
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