Congedo di paternità obbligatorio: prescrizione e decadenza annuale
Al congedo di paternità obbligatorio si applica il termine di prescrizione annuale, come disposto dall’art. 6, ultimo comma, della L. n. 138/1943, previsto per l’indennità di malattia. Lo stesso vale per il termine di decadenza, come previsto dall’art. 47, terzo comma, del D.P.R. n. 639/1970. Lo rende noto l’Inps con il messaggio n.4301/2024 del 17 dicembre scorso, in cui fornisce chiarimenti su prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001). In particolare, l’Istituto, rispondendo a richieste di chiarimento, spiega che la scelta dei termini di prescrizione trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità, che stabilisce un collegamento normativo tra le indennità di paternità, maternità e malattia. Per quanto riguarda la decadenza, l’Inps conferma che l’approccio adottato è in linea con alcune decisioni giurisprudenziali e con la ratio legis della misura, considerata una forma di previdenza non pensionistica, di carattere temporaneo. Inoltre, la previsione di un termine annuale di decadenza risulta coerente con la funzione del congedo di paternità, volta a favorire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali e la parità di genere sul lavoro. L’Istituto sottolinea che tali disposizioni sono in linea con quelle già previste per il congedo di maternità, garantendo così una coerenza normativa e operativa nell’ambito delle misure di tutela della genitorialità.
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