ANF per Fondi di solidarietà e FIS: istruzioni operative
Con il messaggio n. 795 del 23 febbraio scorso, l’Inps integra quanto contenuto nel messaggio n. 4167 del 17.11.22 inerente le modalità di compilazione del flusso UniEmens e le istruzioni contabili rispetto all’assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi di solidarietà e del FIS, per specificare che il codice causale già in uso “L023” assume ora il significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021 – Assegno di integrazione salariale” e che dev’essere utilizzato dai datori di lavoro interessati dal conguaglio degli ANF erogati ai lavoratori beneficiari dell’assegno di integrazione salariale corrisposto dai Fondi. Inoltre, soffermandosi sulla compilazione dei flussi UniEmens, ai fini del conguaglio degli ANF spettanti ai lavoratori per il periodo in cui questi siano destinatari delle prestazioni di assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà, decorrenti dal 1° gennaio 2022, i datori di lavoro devono utilizzare il nuovo codice causale “L123” col significato di “Conguaglio ANF art. 1, comma 212, della legge 234/2021- Assegno di integrazione salariale per contratto di solidarietà” sia per il conguaglio riferito al mese corrente che per il conguaglio degli ANF arretrati, inserendo nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> il codice identificativo ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”,prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo. In caso di cessazione di attività - ricorda l'Istituto - il datore di lavoro potrà recuperare la prestazione anticipata, tramite flusso regolarizzativo sull’ultimo mese di attività. Infine, i riferimenti per le rilevazioni contabili degli ANF corrisposti sulle prestazioni relative agli assegni di integrazione salariale per contratto di solidarietà dichiarati con il nuovo codice conguaglio “L123”.
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