Reimpiego post pensione, il massimale contributivo resta invariato
Con il messaggio n. 3748/2024 l’Inps fornisce chiarimenti - dopo aver acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo, previsto dall’art. 2 della legge n. 335/1995, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico. In particolare, con la suddetta norma il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale. Nel merito, l'Istituto precisa che il Ministero ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto” originariamente acquisito. Pertanto - si legge - la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria, continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, della legge n. 335/1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
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