Malattia marittimi: nuovi chiarimenti su invio Uniemens
Giungono dall’Inps nuovi chiarimenti sugli adempimenti datoriali relativi all'indennità di malattia per i lavoratori marittimi. Nel messaggio n. 3456/2024 l’Istituto si focalizza sulla corretta trasmissione dei flussi Uniemens specificando che non concorrono alla determinazione della retribuzione media globale giornaliera (RMGG) le componenti retributive ricorrenti, normalmente presenti nella retribuzione mensile. Dalla retribuzione teorica, invece, sono da escludere le voci retributive monetizzate dal datore di lavoro nonostante l’evento di malattia. In merito alle indennità sostitutive delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi non fruiti, che rientrano tra le voci variabili della retribuzione, l’Inps chiarisce che possono essere assoggettate a contribuzione nel mese successivo a quello a cui si riferiscono. Pertanto, in caso di avvenuta monetizzazione per mancata fruizione delle ferie, dei permessi e dei riposi compensativi, le relative indennità sostitutive non rientrano tra gli elementi utili alla determinazione della “retribuzione teorica”. Nel caso di lavoratori marittimi il cui rapporto di lavoro cessa con lo sbarco (anche per malattia) è prassi diffusa che le ferie, i permessi e i riposi compensativi non fruiti vengano monetizzati. In questi casi l’obbligo contributivo deve essere assolto con la denuncia Uniemens riferita al mese dello sbarco.
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