Omesso versamento contributivo: interessi e sanzioni meno cari
Con la circolare n. 92/2024 l’Inps recepisce la riduzione, da parte della Banca Centrale Europea, di 25 punti base del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema che, pertanto, a decorrere dal 23 ottobre 2024, è pari al 3,40%. Variazione che incide sulla determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili. Di conseguenza, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,40% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 23 ottobre 2024. Nessuna variazione, invece, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore. In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari all’8,90% in ragione d’anno (tasso del 3,40% maggiorato di 5,5 punti). In caso di evasione, invece, la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30 per cento nel limite del 60 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Per quanto riguarda le procedure concorsuali, le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, della legge n. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
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