Ravvedimento: sanzioni ridotte per contributi versati entro 120 giorni

Ravvedimento: sanzioni ridotte per contributi versati entro 120 giorni

Per chi effettua il pagamento dei contributi entro centoventi giorni, in unica soluzione e spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, non si applica la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento. Lo chiarisce l’Inps con la circolare n. 90/2024 del 4 ottobre scorso, in cui fornisce istruzioni operative sulle recenti modifiche al regime sanzionatorio per omissioni ed evasioni contributive, introdotte dall’art. 30 del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 56/2024. L'Istituto precisa che il pagamento si intende "in unica soluzione" anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, purché entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta. Diversamente, il versamento rateale è escluso dall’agevolazione. La nuova disciplina – si legge nel documento di prassi – si applica agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre scorso e, quindi, per i mancati pagamenti di contributi legati a obblighi di denuncia riferiti a periodi successivi a tale data. Resta fermo che “la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge”. L’Istituto, inoltre, si sofferma sui casi di evasione contributiva e fornisce indicazioni in merito alle attività di accertamento d’ufficio e di compliance per cui, dal 1° settembre 2024, l’Inps mette a disposizione del contribuente o intermediario gli elementi e le informazioni necessari alla determinazione degli obblighi contributivi, con l'obiettivo di facilitare il rispetto delle norme e permettere la regolarizzazione spontanea di errori e omissioni.

 

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