Prestazioni di esodo: la domanda è a carico del datore di lavoro
La domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo può essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro in accordo con il lavoratore. Lo comunica l’Inps con il messaggio n. 3078/2024 del 19 settembre scorso, in cui fornisce chiarimenti riguardo i casi di retribuzioni o contributi non considerati inizialmente durante la liquidazione della prestazione di esodo. L’Istituto precisa inoltre che tale istanza è consentita nel caso in cui, dopo la fine del rapporto di lavoro, vengano corrisposte retribuzioni relative a periodi di lavoro precedenti alla cessazione, che non sono state considerate al momento della liquidazione definitiva della prestazione di esodo, oppure se nell’estratto contributivo risultino contributi non presenti al momento della liquidazione definitiva della prestazione di esodo. Se a seguito dell'accredito di nuovi contributi, l'assegno di esodo potrà essere anticipato, l'Inps avviserà il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l'anticipo della scadenza dell'assegno e il versamento dei contributi dovuti. In caso di modifica dell'assegno, il modello “TE08” indicherà la nuova data di scadenza per permettere al lavoratore di richiedere la pensione in tempo. I contributi accreditati saranno presi in considerazione al momento della liquidazione della pensione. Infine, nel documento di prassi illustrata anche la procedura e la modalità di presentazione della domanda.
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