Cigd per crisi aziendali

Cigd per crisi aziendali

Con la circolare n.179 del 2021, l’Inps fornisce le indicazioni utili in materia di concessione di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga nell’ambito delle crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo Economico o delle Regioni, previste dall’articolo 1, commi da 286 a 288, della legge 30 dicembre 2020 n. 178. L'Istituto spiega che il trattamento non può essere superiore a dodici mesi, anche non continuativi, per periodi a decorrere dal 1° gennaio 2021, anche successivi al 31 dicembre 2021, ricordando i beneficiari e il limite massimo (inteso per tutte le Regioni) di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

Considerato che la misura è subordinata alla preventiva approvazione dell'Inps in merito alla capienza delle risorse disponibili, - si legge - le Regioni dovranno chiedere all'Istituto la preventiva verifica della disponibilità finanziaria indicando i datori di lavoro ed i lavoratori beneficiari, i periodi temporali dell'intervento di integrazione salariale e la stima del costo previsto. Il controllo sulla sostenibilità finanziaria sarà effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico delle istanze e, nel caso in cui l’importo cumulato superi la somma complessiva a disposizione della Regione o della Provincia autonoma, l’Istituto non procederà al rilascio del nullaosta sulla sostenibilità finanziaria. Una volta ricevuta dall’Istituto la validazione della disponibilità finanziaria, le Regioni/Province autonome potranno adottare entro il 31 dicembre 2021 il decreto concessorio da trasmettere, esclusivamente tramite il Sistema Informativo Percettori (“SIP”), all'Inps. A tal fine, le Regioni/Province autonome dovranno utilizzare, come numero di decreto “33421” e la data convenzionale “30/12/2020”. Ai fini del pagamento del trattamento di Cigd da parte dell'Inps al lavoratore, il datore di lavoro è obbligato a inviare tutti i dati necessari  all'Istituto entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data della notifica del provvedimento di autorizzazione al pagamento (se successivo). Trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e degli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
 

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