Omesso versamento contributivo: dal 18.09 scendono gli interessi
Con la circolare 89/2024, l’Inps recepisce la riduzione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema disposto dalla Banca Centrale Europea che, a decorrere dal 18 settembre 2024, è pari al 3,65%. Variazione che incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili. Pertanto, l’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione a partire dal 18 settembre 2024. Nessuna variazione, invece, per i piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore. Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi – spiega l’Istituto – il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di settembre 2024. Invece, in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, di cui alla lettera a) del comma 8 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti). In caso di evasione, le sanzioni civili vengono degradate a omissione calcolata nella misura del 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti) se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di trenta giorni dalla denuncia. Per quanto riguarda le procedure concorsuali, le sanzioni ridotte dovranno essere calcolate nella misura del TUR, oggi tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema. Nell’ipotesi di evasione di cui all’articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.
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