NASpI e risoluzione consensuale: le regole

NASpI e risoluzione consensuale: le regole

Con la circolare n. 180 del 1° dicembre 2021, l’Inps si sofferma sull'erogazione della NASpI nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale durante il periodo di vigenza del divieto di licenziamento per motivi economici per il Covid. L'Istituto chiarisce che l’articolo 14 del Decreto Agosto ha stabilito che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non trovano applicazione nei casi di accordo collettivo aziendale che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Ed è possibile accedere all'indennità di disoccupazione che, come anticipato nel messaggio Inps n. 4464/2020, è limitata alla vigenza delle disposizioni che impongono il divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo. Tale divieto è rimasto in vigore sino al 30 giugno 2021 per tutte le aziende ed è stato prorogato, solo per alcuni settori, da successivi decreti emergenziali. All'interno della circolare, dunque, vengono fornite le istruzioni suddivise per scadenza del divieto di licenziamento e tipologia di datore di lavoro. In particolare, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro per i quali il divieto di licenziamento non è stato prorogato oltre la data del 30 giugno 2021, l’accesso alla NASpI per risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di adesione ad accordi collettivi aziendali è ammesso esclusivamente nelle ipotesi in cui l’adesione del lavoratore all’accordo collettivo sia intervenuta entro e non oltre il termine 30 giugno 2021. Per coloro che cessano il rapporto di lavoro a seguito di adesione a un accordo collettivo aziendale, con decorrenza successiva al 30 giugno 2021, la possibilità di accedere all'indennità è ammessa esclusivamente se la cessazione è intervenuta con un datore di lavoro per il quale è ancora vigente il divieto di licenziamento. Infine, nelle ipotesi di cessazione con decorrenza successiva al 30 giugno 2021 e con un datore di lavoro per il quale il divieto di licenziamento è venuto meno dalla data del 1° luglio 2021, l’accesso alla prestazione NASpI è ammessa secondo le "ipotesi ordinarie" di cessazione del rapporto di lavoro specificate all'interno del documento.

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