Una tantum anche senza formale iscrizione a Gestione separata

Una tantum anche senza formale iscrizione a Gestione separata

L’Inps procederà al riesame d’ufficio delle istanze presentate per le indennità una tantum da 200 e 150 euro introdotte dai decreti Aiuti e Aiuti-ter in favore di collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi di ricerca. In buona sostanza, la misura sarà riconosciuta dall’Istituto solo per quelle domande respinte con la motivazione dell’assenza del requisito di iscrizione alla Gestione separata nonché in presenza delle denunce Uniemens presentate dal committente per periodi di competenza antecedenti alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022, e della relativa contribuzione connessa all’attività svolta dagli interessati in qualità di collaboratori, assegnisti o dottorandi. La novità giunge dallo stesso Istituto di previdenza con il messaggio n. 635 del 10 febbraio scorso. Nonostante l’art. 32 del D.L. n. 50/2022 e l’art. 19 del D.L. n. 144/2022 prevedano tra i requisiti di accesso alle indennità l’iscrizione alle Gestione separata e la conseguente formalizzazione della stessa da parte del lavoratore – non conseguendo in via automatica agli adempimenti dichiarativi e di versamento della contribuzione effettuati a cura del committente – l’Inps, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, procederà a corrispondere il beneficio anche in assenza della formale iscrizione alla Gestione separata, tenuto conto della finalità dell’intervento e della contemporanea sussistenza dei requisiti sostanziali della contribuzione effettiva connessa all’attività svolta e delle denunce Uniemens del committente.

 

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