NASpI in caso di cessazione rapporto e liquidazione giudiziale
Arrivano dall’Inps, con la circolare n. 21 del 10 febbraio scorso, le istruzioni in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni per giusta causa, recesso del curatore e risoluzione di diritto del rapporto di lavoro durante la procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi degli articoli 189, comma 3 e 190 del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Dopo aver proposto una panoramica dettagliata della normativa in materia, l’Istituto ha chiarito che da un lato i rapporti di lavoro in essere alla data della sentenza dichiarativa rimangono sospesi fino alla data di comunicazione – da parte del curatore – di subentro o di recesso dai rapporti medesimi e, dall’altro, che le eventuali dimissioni del lavoratore nel predetto periodo di sospensione devono intendersi rassegnate per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 del codice civile e che le medesime costituiscono perdita involontaria dell’occupazione, con la possibilità per il lavoratore dimissionario di accedere all’indennità di disoccupazione, in presenza dei requisiti per legge. Per quanto riguarda le dimissioni per giusta causa rassegnate dal lavoratore nella fattispecie esaminata, queste – ricorda l’Inps – hanno decorrenza con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale (quindi, con decorrenza retroattiva rispetto alla data in cui le stesse vengono rassegnate). Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra citate, la domanda di NASpI deve essere presentata nel termine di decadenza di 68 giorni a partire dalla data in cui il lavoratore rassegna le proprie dimissioni e non dalla data della cessazione del rapporto di lavoro, come disposto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 22/2015. Inoltre, la stessa decorrenza della cessazione del rapporto con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale è prevista anche per le fattispecie di recesso del curatore e risoluzione di diritto (art. 189, commi 2 e 3). Quanto alla decorrenza della prestazione NASpI, l’Istituto sottolinea che nei casi contemplati dal documento di prassi l’indennità decorre dall'ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni/recesso del curatore/risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno; dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, nel caso in cui la medesima sia stata presentata successivamente all’ottavo giorno. Esclusivamente - precisa l'Istituto - per le cessazioni per dimissioni, recesso del curatore, risoluzione di diritto del rapporto di lavoro, intercorse tra la data del 15 luglio 2022 e la data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 68 giorni per la presentazione della domanda di NASpI decorre dalla data di pubblicazione della circolare. In questi casi la prestazione verrà corrisposta dall’ottavo giorno successivo alla data delle dimissioni, recesso o risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. L'Inps, infine, rilascerà con un successivo messaggio le istruzioni operative utili agli operatori delle Strutture territoriali per gestire le domande.
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