CIGO e FIS per emergenza caldo: così la richiesta
Al fine di fronteggiare l’emergenza caldo, l’Inps ha fornito le indicazioni che riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26 e 40 del D. Lgs. n. 148/2015. Lo rende noto lo stesso Istituto con il messaggio n. 2736 del 26 luglio scorso, in cui illustra le modalità di presentazione delle istanze e la gestione delle relative istruttorie. Se la sospensione o riduzione delle attività lavorative – si legge nel documento di prassi - è disposta da un'ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere l'integrazione salariale invocando la causale "sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori". In questo caso, è sufficiente indicare nella relazione tecnica gli estremi dell’ordinanza senza doverla allegare. Quando le temperature elevate impediscono il regolare svolgimento delle attività lavorative, è possibile richiedere le integrazioni salariali con causale "evento meteo" per "temperature elevate". La prestazione può essere riconosciuta se le temperature superano i 35°C, ma possono essere accolte le domande anche in caso di temperature pari o inferiori, basandosi sulla temperatura "percepita". L’Istituto precisa che la valutazione della causale richiesta non deve far riferimento solo al grado di temperatura, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano a operare i lavoratori (in caso di impiego di strumenti di protezione, tute caschi ecc. o quando le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole). Per una corretta ed efficace istruttoria della domanda, i datori di lavoro devono redigere una relazione tecnica dettagliata che descriva l'attività lavorativa, le condizioni di lavoro e l’evento meteorologico verificato. I bollettini meteo non devono essere allegati alla domanda, poiché acquisiti d’ufficio dall’Istituto. Infine, in caso di presentazione della domanda per la cassa integrazione speciale per gli operai e impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese agricole (CISOA), la causale da utilizzare in caso di sospensione delle attività lavorative a causa del caldo eccessivo è "avversità atmosferiche".
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