Compensazioni crediti contributivi: chiarimenti applicativi

Compensazioni crediti contributivi: chiarimenti applicativi

Invariate le modalità con cui si possono effettuare le compensazioni dei crediti contributivi con i modelli F24. Lo chiarisce l’Inps con il messaggio n. 2639 del 17 luglio scorso, in risposta alla richiesta di chiarimenti sulla decorrenza delle disposizioni normative introdotte dalla legge di Bilancio 2024. In particolare, l’art. 1, comma 97, lettera a), della L. n. 213/2023, ha aggiunto il comma 1-bis all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, prevedendo “specifiche condizioni per la legittima esposizione in compensazione di crediti contributivi con i modelli F24”. Le nuove norme – si legge nel documento di prassi - consentono la compensazione sia orizzontale (compensando con oneri di diversa natura) che verticale (compensando con altri contributi Inps), solo successivamente alla scadenza dei termini delle denunce e/o dichiarazioni periodiche relative al periodo contributivo da cui emerge il credito stesso. L ‘art. 1, comma 98, della Finanziaria 2024, specifica che la decorrenza e le modalità applicative saranno definite, anche in maniera progressiva, con appositi provvedimenti adottati d’intesa dall’Agenzia delle Entrate, Inps e Inail. L’istituto comunica che, ai fini dell’adozione di tali provvedimenti, sono attualmente in corso le necessarie interlocuzioni tecniche tra l’Inps e le Entrate e che, in attesa di questi ultimi, rimangono immutate le modalità operative con cui possono essere effettuate le compensazioni di crediti contributivi con i modelli F24.  Con messaggio successivo, infine, l’Istituto comunicherà le nuove modalità operative.

 

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