Fondo attività professionali: ecco le nuove aliquote per il versamento dei contributi
Dall’Inps le prime indicazioni sui contributi da versare al Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali da parte dei datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. Ciò alla luce del decreto interministeriale del 21 maggio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9 luglio, che ha disposto l’adeguamento del citato Fondo. Nel messaggio n. 2651/2924, l’Istituto ha ricordato le disposizioni del provvedimento, in vigore dal 9 luglio scorso. In particolare, l’art. 2 ha ridefinito l’ambito di applicazione del Fondo, che si estende ai datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano almeno un dipendente (il requisito dimensionale originario era riferito a datori con più di 3 dipendenti); mentre l’art. 5 ha ampliato la platea dei lavoratori destinatari delle tutele del Fondo, includendo gli apprendisti e confermando l’esclusione dei dirigenti. Conseguentemente, a partire dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale – ossia luglio 2024 – anche i datori di lavoro che occupano mediamente fino a 3 dipendenti nel semestre di riferimento sono tenuti al versamento del contributo ordinario al Fondo e non sono più soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale (FIS), né al relativo obbligo contributivo. Dunque, dalla mensilità di competenza luglio, i datori di lavoro connotati dal c.a.“0S” sono tenuti a versare al Fondo per le attività professionali il contributo ordinario di finanziamento nella misura dello 0,50% per i datori che hanno occupato fino a 5 dipendenti; 0,80% per i datori con più di 5 dipendenti e fino a 15; 1% per chi ha occupato più di 15 dipendenti. A queste aliquote si aggiunge un contributo addizionale del 4% a carico dei datori, in caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale. Nel messaggio si evidenzia, infine, che dal 1° gennaio 2025 l’aliquota del contributo ordinario si riduce in misura pari al 40% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda, hanno occupato mediamente fino a 5 dipendenti e non hanno presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento.
Notizie correlate: Attività professionali: adeguamento del Fondo di solidarietà bilaterale - Piccoli coloni e compartecipanti familiari: fissati i contributi 2024 - Fondo di solidarietà Trentino: domande di AIS solo su OMNIA IS