Esodi, disponibili i conguagli per i datori
Dall’Inps le modalità di conguaglio, a debito o a credito, delle prestazioni di prepensionamento cofinanziate dai datori di lavoro a seguito della riduzione del finanziamento previsto dalla Finanziaria 2017 8L. n. 232/2016) e dal D.Lgs. n. 148/2015 (art. 41, comma 5-bis). È quanto riporta il messaggio n. 2504/2024 dello stesso Istituto che fornisce anche le modalità operative per gestire, attraverso il “Portale Prestazioni esodo”, i conguagli relativi alle prestazioni finanziate dal datore di lavoro con la modalità in “Unica Soluzione”. Le operazioni interessano gli assegni straordinari erogati dai Fondi di solidarietà (art. 26, D.Lgs. n. 148/2015), il contratto di espansione e i piani di esodo garantiti con fideiussione. Il conguaglio previsto dalla L. n. 232 citata – si legge nel documento di prassi – è stato calcolato “applicando a tutti gli assegni straordinari cofinanziati la riduzione spettante in relazione al diverso criterio – biennio mobile/cassa – utilizzato per i fondi di solidarietà”. Conguaglio che tiene conto “della differenza tra la riduzione massima applicata mensilmente a ciascuno assegno e la riduzione calcolata sulla base della NASpI teoricamente spettante al lavoratore alla data di cessazione del rapporto di lavoro”. L’Istituto precisa, inoltre, che attraverso il “Portale Prestazioni esodo” sono inoltre state calcolate, ai fini del conguaglio, “anche eventuale riduzioni spettanti e non applicate durante la vigenza delle prestazioni straordinarie”. Nel portale, alla “Sezione pagamenti” – “Archiviazione Conguagli”, è pubblicato il conguaglio relativo a ciascun datore di lavoro interessato alla riduzione in oggetto. La pubblicazione del conguaglio verrà comunicata al datore di lavoro tramite Pec e le caselle di posta elettronica dei referenti aziendali accreditati nel portale. L’Inps comunica, inoltre, che il conguaglio viene effettuato “sulla prima provvista mensile utile mediante variazione in aumento o in diminuzione”; qualora sia a credito per il datore di lavoro e la provvista mensile richiesta non sia sufficiente a compensare l’intero conguaglio, l’importo residuo viene scomputato dalla provvista successiva. Se il conguaglio è a debito per il datore di lavoro e non è presente alcuna provvista mensile pretesa i datori di lavoro devono provvedere al pagamento del conguaglio con le modalità indicate nel messaggio n. 2873/2020 e nel messaggio operativo n. 196/2021.
Notizie correlate: Pensioni: le nuove aliquote IRPEF si applicheranno da marzo - Il Manuale della previdenza per i Consulenti del Lavoro - Posticipo pensionamento: ulteriori istruzioni operative per l’incentivo